Sez. L, Sentenza n. 7579 del 10/07/1993 (Rv. 483083 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Indennità - Varie | Indennità premio di servizio - Deroga ex art. 22, comma decimo, D.L. n. 359 del 1987 - Portata - Cause di risoluzione del rapporto e durata del servizio - Irrilevanza.
Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Indennità - Varie
La deroga (a quanto stabilito in materia di indennità premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968 n. 152) introdotta dalla disposizione dell'art. 22, comma decimo, del D.L. 31 agosto 1987 n. 359, convertito in legge n. 440 del 1987, si riferisce (senza che ciò implichi disparità di trattamento rispetto ai dipendenti statali) non agli anni di servizio computabili, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 152 del 1968, ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio (ai fini della quale non sono perciò computabili anni non compresi nel citato art. 4 e non riscattati), ma alla necessità dei " due anni completi d'iscrizione" (art. 2, comma primo, legge n. 152 del 1968), ridotti ad uno, ed al requisito di una certa anzianità di servizio in relazione alla causa di cessazione del rapporto, spettando ora l'indennità (per la soppressione del requisito anzidetto) quali che siano state la causa di risoluzione del rapporto e la durata del servizio. (V. Sent. n. 763/88, Corte Cost.).
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 2 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/1987 num. 359 art. 22, Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)