Sez. L, Sentenza n. 15344 del 05/12/2001 (Rv. 550849 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di servizio - Deroga alla legge n. 152 del 1968 prevista dall'art. 22, comma decimo, D.L. n. 359 del 1987 - Portata - Incidenza sugli anni di servizio computabili ai fini del calcolo dell'indennità - Esclusione - Conseguenze in materia di computabilità dei servizi fuori ruolo.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE
La deroga (a quanto stabilito in materia di indennità premio di servizio dalla legge n. 152 del 1968) introdotta dall'art. 22, comma decimo, del D.L. n. 359 del 1987, convertito nella legge n. 440 del 1987, si riferisce soltanto alla necessità dei "due anni completi di iscrizione", che sono ridotti ad uno, e al requisito di una certa anzianità di servizio variabile in relazione alla causa si cessazione del rapporto (e, quindi, alla previsione della spettanza dell'indennità quali che siano state la causa di risoluzione del rapporto e la durata del servizio); la deroga stessa non si riferisce, invece, agli anni di servizio computabili ai quali l'indennità è commisurata. Ne consegue che, come si desume anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 322 del 1993, ai fini della computabilità degli anni di servizio fuori ruolo continuano a sussistere le limitazioni di cui agli artt. 4, 12 e 16 della legge n. 152 del 1968, sicché essi se non compresi nel citato art. 4 devono, ai suddetti fini, essere riscattati.
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 2 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 12 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/1987 num. 359 art. 22 com. 10, Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)