Sez. 5, Sentenza n. 9169 del 23/04/2014 (Rv. 630417 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16, comma 6, della legge n. 289 del 2002 - Sospensione dei termini di impugnazione - Condizioni oggettive - Necessità - Preclusioni soggettive - Esclusione - Precedenti penali del contribuente - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, per l'operatività della sospensione dei termini di impugnazione fino all'1 giugno 2004, stabilita dall'art. 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, "per le liti fiscali che possono essere definite", è sufficiente l'astratta definibilità della lite pendente alla data di entrata in vigore della legge citata, ossia la sussistenza delle condizioni oggettive di cui ai primi cinque commi del menzionato art. 16, mentre nessuna preclusione di carattere soggettivo è prevista dalla norma in capo al contribuente, restando priva di rilievo la sussistenza, a carico del medesimo, di precedenti penali.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)