Sez. 5, Sentenza n. 5861 del 08/03/2013 (Rv. 625513 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16, comma 6, della legge n. 289 del 2002 - Automatica sospensione dei termini - Conseguenze - Presupposto applicativo - Astratta definibilità della lite pendente alla data di entrata in vigore della legge citata - Sufficienza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la sospensione dei termini d'impugnazione è automaticamente prevista fino al 1 giugno 2004 "per le liti fiscali che possono essere definite", conseguendone che il presupposto applicativo dell'istituto non è condizionato dal fatto di essere stata presentata un'istanza di definizione, ma dalla mera astratta definibilità della lite pendente alla data di entrata in vigore della legge citata.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)