Sez. 2, Sentenza n. 21228 del 05/10/2009 (Rv. 610410 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Interpretazione della domanda - Spettanza al giudice di merito - Sindacabilità - Limiti - Vendita di immobile - Acquirente convenuto in giudizio con l'"actio negatoria servitutis" - Domanda generica di "garanzia" nei confronti del venditore - Qualificazione come domanda di risarcimento - Conseguenze - Formulazione in corso di causa della domanda di riduzione del prezzo - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
In tema di interpretazione della domanda giudiziale, rimessa al giudice merito e non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione, è immune da tale vizio la decisione che qualifichi come domanda risarcitoria quella proposta dall'acquirente di un immobile, convenuto con l'"actio negatoria servitutis" da parte del vicino, il quale chiami in causa il venditore chiedendo di esserne "garantito". Ne consegue che è inibito al suddetto convenuto domandare, in corso di causa, la riduzione del prezzo di vendita, trattandosi di domanda fondata su "petitum" e "causa petendi" diversi e, quindi, inammissibile perché nuova.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)