Sez. 2, Sentenza n. 24055 del 25/09/2008 (Rv. 605101 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Specificazione della domanda in appello - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la specificazione della domanda effettuata dalla parte con l'attribuzione, in appello, di un diverso "nomen iuris", basato sui medesimi fatti dedotti in primo grado, essendo rimesso al giudice di merito, anche in appello se investito dal gravame, il potere-dovere di qualificazione delle domande delle parti con l'unico limite che resti invariato il bene della vita domandato (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che, in relazione ad un giudizio promosso per l'evizione parziale ai sensi dell'art. 1484 cod. civ., aveva ritenuto inammissibile - considerandola domanda nuova - la domanda subordinata avanzata ai sensi dell'art. 1489 cod. civ., senza procedere ad una diversa qualificazione dei fatti esposti dall'appellante).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)