Sez. 2, Sentenza n. 3302 del 14/10/1969 (Rv. 343337 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE LA PRESCRIZIONE - IMPLICITA - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DEL DEBITO.*
PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE LA PRESCRIZIONE - IMPLICITA - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DEL DEBITO.*
L'ammissione, da parte di colui che oppone la prescrizione presuntiva, che l'obbligazione non sia stata estinta, sufficiente a determinare l'effetto di cui all'art. 2959 cod.civ., puo anche essere implicita e puo desumersi dalla deduzione di inesistenza dell'obbligazione dedotta in giudizio. (V.1145-69, massima n 339706 1386-68, massima n 333000 75-67, massima n 325725).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)