Sez. 3, Sentenza n. 10042 del 01/08/2000 (Rv. 538988 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI | Nei confronti dell'assicuratore - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI
L'art. 18 della Legge 990/69 che consente l'azione diretta contro l'assicuratore per danni cagionati dalla circolazione di un veicolo o di un natante entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, non impedisce al danneggiato medesimo di agire esclusivamente contro il danneggiante ex art. 2043 e 2054 cod. civ.. In tal caso non ricorre la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'assicuratore, diversamente dal caso di azione risarcitoria promossa direttamente contro l'assicuratore, in cui, per effetto dell'espressa previsione dell'art.23 della legge citata, deve essere citato in giudizio anche il responsabile del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)