diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10436 del 05/12/1994 (Rv. 489044 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI | Integrazione del contraddittorio - Nei confronti dell'assicuratore.
Stato
decisa il 1994-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489044-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI

L'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, che consente l'azione diretta contro l'assicuratore per danni cagionati dalla circolazione di un veicolo o di un natante entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, non impedisce al danneggiato medesimo di agire esclusivamente contro il danneggiante ex artt. 2043 e 2054 cod. civ.. In tal caso non ricorre la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'assicuratore, diversamente dal caso di azione risarcitoria promossa direttamente contro l'assicuratore, in cui per effetto dell'espressa previsione dell'art. 23 legge cit. deve essere citato in giudizio anche il responsabile del danno, ossia il proprietario del veicolo assicurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)