Sez. 2 - , Sentenza n. 29215 del 08/09/2020 Cc. (dep. 21/10/2020) Rv. 279813 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA | Condotta violenta - Caratteristiche - Coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo o di terzi quali forze dell’ordine - Sufficienza - Anteriorità rispetto alla sottrazione - Ammissibilità - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA
In tema di rapina impropria, integra il requisito della violenza qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente - al fine di impossessarsi di quanto sottratto ovvero per conseguire l'impunità - anche in epoca anteriore all'impossessamento, che si risolva, comunque, in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del soggetto passivo o di terzi (nelle specie, le forze dell'ordine) conseguentemente indotti, contro la propria volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa. (Fattispecie in cui gli imputati avevano strategicamente predisposto nelle vicinanze dell'istituto di credito assaltato numerosi veicoli abbandonati di traverso, così creando un cordone di accesso invalicabile, che aveva ostacolato l'intervento difensivo e facilitato la fuga).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)