Sez. 4, Sentenza n. 45328 del 13/12/2002 Cc. (dep. 25/11/2003) Rv. 226888 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IN GENERE | Atti trasmessi ad altro ufficio del P.M. per competenza - Ordinanza cautelare - Effetti - Caducazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IN GENERE
La trasmissione degli atti da parte del P.M. presso altro giudice non infirma la validità della misura cautelare già disposta, né vi è necessità che ad essa si sovrappongano nuovi provvedimenti, perché manca una declaratoria d'incompetenza del giudice, cosicché non può ritenersi verificata l'ipotesi di cui all'art. 27 cod. proc. pen. con la caducazione automatica della misura cautelare, non reiterata dal giudice competente nel termine di legge (Fattispecie in cui il P.M. presso il g.i.p. competente, secondo le regole generali, ad emettere il provvedimento cautelare ha trasmesso gli atti al P.M. presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito aveva sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., essendo il procedimento a carico di un magistrato in servizio presso il distretto di provenienza, senza che quest'ultimo g.i.p. reiterasse la misura già disposta, in assenza di una declaratoria di incompetenza da parte del primo giudice).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 51 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)