diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 37552 del 07/07/2004 Cc. (dep. 23/09/2004) Rv. 229802 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - giudice competente | Misura disposta dal giudice del luogo di esecuzione del fermo o dell'arresto, diverso da quello competente, in esito all'udienza di convalida - Mancata dichiarazione di incompetenza - Successiva trasmissione degli atti alla sede giudiziaria competente - Adozione di nuovo provvedimento cautelare - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229802-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - giudice competente

In tema di misure cautelari personali coercitive, pur in mancanza di una formale declaratoria di dichiarazione di incompetenza, l'ordinanza custodiale emessa dal g.i.p. ai sensi dell'art. 391, comma quinto, cod. proc. pen., in sede di convalida del fermo disposto dall'ufficio del P.M. operante presso un diverso Tribunale, perde di efficacia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, comma secondo, e 27 cod. proc. pen., ove non sia seguita dalla tempestiva adozione di un nuovo titolo coercitivo da parte del giudice competente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)