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Sez. U, Sentenza n. 1019 del 06/04/1971 (Rv. 351002 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - SUCCESSIONE DI TARIFFE DURANTE IL PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DI AVVOCATO - RIFERIMENTO ALLE TARIFFE VIGENTI AL TEMPO DELLA DECISIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351002-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - SUCCESSIONE DI TARIFFE DURANTE IL PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DI AVVOCATO - RIFERIMENTO ALLE TARIFFE VIGENTI AL TEMPO DELLA DECISIONE.*

Nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, la liquidazione degli onorari di avvocato deve essere compiuta in base ai criteri sanciti dalla disciplina in vigore alla data della decisione. ('V 2433'68, mass n 334836).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)