Sez. 2, Sentenza n. 2433 del 11/07/1968 (Rv. 334836 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - SUCCESSIONE DI TARIFFE NEL CORSO DEL PROCESSO - LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI PROCURATORE - RIFERIMENTO ALLE TARIFFE VIGENTI AL MOMENTO DELLE SINGOLE PRESTAZIONI- LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO - RIFERIMENTO ALLA TARIFFA VIGENTE AL MOMENTO DELLA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - SUCCESSIONE DI TARIFFE NEL CORSO DEL PROCESSO - LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI PROCURATORE - RIFERIMENTO ALLE TARIFFE VIGENTI AL MOMENTO DELLE SINGOLE PRESTAZIONI- LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO - RIFERIMENTO ALLA TARIFFA VIGENTE AL MOMENTO DELLA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO.*
Nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo i diritti di procuratore vanno liquidati con riferimento alle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, e l'onorario dovuto all'avvocato deve liquidarsi per ciascun procedimento in base alle tariffe vigenti al momento della chiusura di questo.*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST., Legge 28/02/1958, Legge 02/04/1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)