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Sez. 3, Sentenza n. 2494 del 05/07/1969 (Rv. 342039 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART. 4, COMMA TERZO, DEL RD N. 1765 DEL 1935 - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA PENALE DI UN DIPENDENTE DEL CUI FATTO DEBBA RISPONDERE A NORMA DEL CODICE CIVILE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1969-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342039-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART. 4, COMMA TERZO, DEL RD N. 1765 DEL 1935 - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA PENALE DI UN DIPENDENTE DEL CUI FATTO DEBBA RISPONDERE A NORMA DEL CODICE CIVILE - SUFFICIENZA.*

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale 9 marzo 1967, n.22, che ha dichiarato la illegittimita costituzionale dello art. 4, comma terzo, del RD 17 agosto 1935, n. 1765, il principio secondo cui il datore di lavoro che abbia provveduto all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro resta esonerato dall'Obbligo di risarcire l'infortunato viene ora a subire piu ampia deroga, nel senso che permane, nonostante la Costituzione del rapporto assicurativo, la responsabilita civile del datore di lavoro, non solo quando sussista, in ordine al fatto che ha dato luogo all'infortunio, la responsabilita penale di lui o di persona che egli abbia incaricata della direzione o della sorveglianza del lavoro, ma anche quando una responsabilita penale venga accertata a carico di altro suo dipendente, del cui fatto egli debba rispondere secondo le norme del codice civile (art.2043 e segg. cod.civ.). (V. 4003-68, massima n.337582 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)