diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1515 del 21/05/1971 (Rv. 351869 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 4, COMMA TERZO DEL RD N 1765 DEL 1935 - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA PENALE DI UN DIPENDENTE DEL CUI FATTO DEBBA RISPONDERE A NORMA DEL CODICE CIVILE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1971-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351869-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 4, COMMA TERZO DEL RD N 1765 DEL 1935 - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA PENALE DI UN DIPENDENTE DEL CUI FATTO DEBBA RISPONDERE A NORMA DEL CODICE CIVILE - SUFFICIENZA.*

A seguito della dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art 4, comma terzo, del RD 17 agosto 1935, n 1765 (V sentenza Corte costituzionale 9 marzo 1967, n 22), il principio, secondo cui il datore di lavoro che abbia provveduto all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni resta esonerato dall'Obbligo di risarcire l'infortunato, viene a subire piu ampia deroga, nel senso che permane la responsabilita civile del datore di lavoro, nonostante la Costituzione del rapporto assicurativo, non solo quando sussista, in ordine al fatto che ha dato luogo all'infortunio, la responsabilita penale di lui o di persona che egli abbia incaricata della direzione o della sorveglianza del lavoro, ma anche quando una responsabilita penale venga accertata a carico di altro dipendente, del cui fatto egli debba rispondere secondo le norme del codice civile (art 2049) per culpa in eligendo. (Conf alla sentenza 2494'69, mass n 342039).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)