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Sez. 3, Sentenza n. 2636 del 23/08/1962 (Rv. 253937 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - TERMINI DI COSTITUZIONE - RIDUZIONE ALLA META - ASSEGNAZIONE AL CONVENUTO DEL TERMINE ORDINARIO DI COMPARIZIONE O DI TERMINE MAGGIORE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1962-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253937-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - TERMINI DI COSTITUZIONE - RIDUZIONE ALLA META - ASSEGNAZIONE AL CONVENUTO DEL TERMINE ORDINARIO DI COMPARIZIONE O DI TERMINE MAGGIORE - EFFETTI.*

L'art 645 cod proc civ relativo all'opposizione nel procedimento ingiuntivo prevede la riduzione a meta non dei soli termini di comparizione, ma anche quelli di Costituzione. I detti termini di Costituzione rimangono tuttavia quelli ordinari, assegnati rispettivamente all'attore ed al convenuto dagli artt 165 e 166 cod proc civ, quando l'opponente assegni al convenuto il termine ordinario di comparizione od un termine maggiore. (V 761/60, 2124/58, 2288/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)