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Sez. 5, Sentenza n. 14783 del 05/07/2011 (Rv. 618539 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - VALORE GLOBALE DELL'ASSE EREDITARIO - IN GENERE | Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 - Aliquote introdotte dalla legge n. 880 del 1986 - Successioni apertesi a partire dal 1° luglio 1986 - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618539-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - VALORE GLOBALE DELL'ASSE EREDITARIO - IN GENERE

In tema d'imposta di successione, le aliquote della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, introdotte dalla legge 17 dicembre 1986, n. 880, si applicano, come prevede l'art. 11, primo comma, di tale legge, alle successioni che si sono aperte a partire dal 1° luglio 1986, con la conseguenza che, per quelle apertesi prima di tale data, si applicano le aliquote previgenti, anche quando nell'attivo ereditario rientrano crediti in relazione ai quali il conteggio, la liquidazione e la conseguente denuncia integrativa avvengano in epoca successiva all'entrata in vigore della nuova tariffa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 all. 1, Legge 17/12/1986 num. 880 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)