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Sez. 5, Sentenza n. 30755 del 30/12/2011 (Rv. 621059 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - VALORE GLOBALE DELL'ASSE EREDITARIO - IN GENERE | Aliquote introdotte dall'art. 69 della legge n. 342 del 2000 - Crediti contestati relativi a successioni aperte in epoca antecedente - Riconoscimento giudiziale successivo - Applicabilità delle aliquote più favorevoli - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621059-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - VALORE GLOBALE DELL'ASSE EREDITARIO - IN GENERE

In tema d'imposta di successione, le aliquote più favorevoli introdotte dall'art. 69, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, non si applicano a quei crediti che, giudizialmente contestati, al momento dell'apertura di una successione, precedente all'entrata in vigore del citato art. 69, siano stati riconosciuti solo in data successiva perché questi concorrono a formare l'attivo ereditario, non appena avvenga il loro riconoscimento con provvedimento del giudice o con transazione, sin dalla data dell'apertura della successione medesima.

Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 art. 69 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/1990 num. 346 art. 11, Decreto Legisl. 21/11/1990 num. 346 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)