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Sez. 3 - , Sentenza n. 240 del 10/01/2017 (Rv. 642351 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Giudizio di cassazione – Controricorso – Indicazione del nome delle parti nell’intestazione – Erroneità – Inammissibilità dell’atto – Esclusione – Condizioni.
Stato
decisa il 2017-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642351-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

Il requisito dell’indicazione delle parti, previsto dall’art. 366, n. 1, c.p.c. a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, richiamato dall’art. 370 c.p.c. per il controricorso, deve intendersi nel senso proprio della norma generale dettata dall’art. 163 n. 2, c.p.c., e pertanto l’inesatta indicazione della parte nella intestazione dell’atto non ne pregiudica l’ammissibilità, se il suo complessivo contenuto rende evidente che si è verificato un mero errore materiale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)