Sez. L, Sentenza n. 6802 del 05/05/2003 (Rv. 562639 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Inesatta indicazione del nome del convenuto nella parte dell'atto relativa alla "vocatio in iudicium" - Ammissibilità del ricorso - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE
Il requisito dell'indicazione delle parti, previsto dall'art. 366, n. 1, cod. proc. civ. a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, deve intendersi nel senso proprio della norma generale dettata dall'art. 163 n. 2, stesso codice, e, pertanto, l'inesatta indicazione del convenuto nella parte dell'atto di citazione relativa alla "vocatio in iudicium" non ne pregiudica la validità, se il suo complessivo contenuto e la notificazione all'effettivo convenuto rendono evidente che si è verificato un mero errore materiale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)