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Sez. 3, Sentenza n. 12294 del 16/02/2001 Cc. (dep. 28/03/2001) Rv. 218755 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE | Sequestro preventivo richiesto dopo la scadenza - Competenza a provvedere - Possibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218755-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE

La scadenza del termine stabilito per le indagini preliminari non preclude il compimento di qualsiasi attività processuale, ma solo di quegli atti che per contenuto e funzione riguardano le indagini stesse, ovvero l'acquisizione delle prove, con la conseguenza che anche a termine scaduto, nel caso in cui il pubblico ministero non abbia ancora esercitato l'azione penale ed il procuratore generale quello di avocazione, il P. M. può richiedere ed il giudice provvedere all'applicazione delle misure cautelari ed, in particolare, del sequestro preventivo, atteso che questo non è atto ad efficacia probatoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 412 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)