Sez. 3, Sentenza n. 27153 del 10/04/2003 Cc. (dep. 21/06/2003) Rv. 225650 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Adozione del sequestro preventivo dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari - Inutilizzabilità - Esclusione - Legittimità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
Il pubblico ministero può chiedere al giudice l'applicazione del sequestro preventivo anche dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, purché tale richiesta non sia fondata sul risultato di atti di indagine compiuti dopo la scadenza del medesimo termine, in quanto la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. concerne solo gli atti di indagine aventi efficacia probatoria, nel cui ambito non sono compresi i sequestri preventivi che mirano ad impedire la prosecuzione della condotta vietata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)