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Sez. 3, Sentenza n. 16390 del 14/07/2009 (Rv. 609256 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE | Omessa impugnazione della sentenza di condanna da parte di uno dei debitori solidali - Conseguenze - Passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti anche in presenza di impugnazione da parte degli altri obbligati solidali - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609256-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE

La mancata impugnazione da parte di uno dei debitori solidali, in quanto soccombenti in giudizio relativamente ad un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà (che non incide sull'autonomia e indipendenza dei rapporti sostanziali tra il creditore e ciascun obbligato), determina il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)