Sez. 2, Sentenza n. 1779 del 29/01/2007 (Rv. 595731 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA | Efficacia della sentenza favorevole nei confronti dei coobbligati solidali - Limiti - Coobbligati partecipanti al giudizio - Efficacia vincolante della sentenza - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA
La regola di cui all'art. 1306, comma secondo, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza favorevole alla comunione pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, questi abbiano partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)