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Sez. U - , Ordinanza n. 4237 del 21/02/2018 (Rv. 647164 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Ente Acquedotti Siciliani (EAS) - Pensionati - Aumenti stipendiali - Conseguente maggiorazione del trattamento pensionistico - Sospensione del pagamento delle pensioni in data successiva al 30 giugno 1998 - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647164-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e non quella del giudice contabile, sulla controversia relativa alla maggiorazione del trattamento pensionistico, spettante ai dipendenti in quiescenza dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in virtù della l.r. Sicilia n. 19 del 1991, il cui pagamento sia sospeso con delibera del Commissario liquidatore dell'Ente in data 14 novembre 2006, tenuto conto che la materia del contendere ha ad oggetto l'applicazione di aumenti stipendiali destinati ad integrare il trattamento pensionistico, la cui cognizione spetta al giudice che, "ratione temporis", è dalla legge designato a conoscere del rapporto d'impiego, dovendosi, nella specie, escludere la giurisdizione del giudice amministrativo, in applicazione dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, perché il provvedimento che ha inciso negativamente sulla posizione giuridica dei pensionati è quello di sospensione dei pagamenti, adottato dopo il 30 giugno 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 15/05/1991 num. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)