Sez. U - , Ordinanza n. 29396 del 15/11/2018 (Rv. 651317 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Dipendente pubblico - Svolgimento di mansioni superiori - Maggiori spettanze retributive - Obbligo di versamento di maggiori contributi - Diritto al conseguente ricalcolo della pensione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Stato di quiescenza del dipendente - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non in quella del giudice contabile, la controversia relativa allo svolgimento di mansioni superiori da parte di un pubblico dipendente e al conseguente trattamento economico, quando la domanda, ancorché proposta in epoca successiva al collocamento in quiescenza, non sia finalizzata al mero ricalcolo della pensione, ma sia diretta all'accertamento del diritto alle maggiori spettanze retributive per effetto delle mansioni svolte e solo di riflesso alla riliquidazione del trattamento pensionistico, in conseguenza dell'obbligo di versamento da parte dell'Amministrazione di maggiori contributi.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)