Sez. 1, Sentenza n. 4113 del 11/07/1985 (Rv. 441640 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - SENTENZA NON DEFINITIVA DI SECONDO GRADO DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - ORDINANZA D'ULTERIORE ISTRUTTORIA IN ORDINE ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO - SUCCESSIVA ESTINZIONE DEL PROCESSO - RICORSO PER CASSAZIONE DI DETTA SENTENZA - AMMISSIBILITÀ - DICHIARAZIONE DI RISERVA D'IMPUGNAZIONE DIFFERITA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - SENTENZA NON DEFINITIVA DI SECONDO GRADO DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - ORDINANZA D'ULTERIORE ISTRUTTORIA IN ORDINE ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO - SUCCESSIVA ESTINZIONE DEL PROCESSO - RICORSO PER CASSAZIONE DI DETTA SENTENZA - AMMISSIBILITÀ - DICHIARAZIONE DI RISERVA D'IMPUGNAZIONE DIFFERITA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
L'Estinzione del processo non rende inefficaci, a norma dell'art. 310 secondo comma cod. proc. civ., le sentenze che siano state in precedenza rese su questioni di merito, e che siano quindi idonee ad acquistare autorità di giudicato. Pertanto, qualora il giudice di secondo grado, con sentenza non definitiva, pronunci la separazione personale dei coniugi, e disponga ulteriore istruttoria in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, il successivo verificarsi dell'Estinzione del processo non travolge tale sentenza, la quale resta impugnabile con ricorso per Cassazione, indipendentemente dal fatto che sia stata oggetto di riserva di impugnazione differita unitamente alla sentenza definitiva (che non può più essere pronunciata). (V 1964/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)