Sez. 2, Sentenza n. 1882 del 21/02/1995 (Rv. 490574 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI | Processo - Interruzione dopo la pronuncia di una sentenza non definitiva di merito - Estinzione per mancata tempestiva riassunzione - Incidenza sul giudizio d'impugnazione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI
L'estinzione per mancata tempestiva riassunzione del giudizio di primo grado dichiarato interrotto dopo la pronuncia di una sentenza non definitiva di merito non toglie efficacia a quest'ultima ai sensi dell'art. 310 cod. proc. civ. e, conseguentemente, non spiega effetti sul giudizio di impugnazione nel frattempo instaurato e sulla pronuncia conclusiva di tale procedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)