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Sez. 2, Sentenza n. 1882 del 21/02/1995 (Rv. 490574 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI | Processo - Interruzione dopo la pronuncia di una sentenza non definitiva di merito - Estinzione per mancata tempestiva riassunzione - Incidenza sul giudizio d'impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490574-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI

L'estinzione per mancata tempestiva riassunzione del giudizio di primo grado dichiarato interrotto dopo la pronuncia di una sentenza non definitiva di merito non toglie efficacia a quest'ultima ai sensi dell'art. 310 cod. proc. civ. e, conseguentemente, non spiega effetti sul giudizio di impugnazione nel frattempo instaurato e sulla pronuncia conclusiva di tale procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)