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Sez. 3, Sentenza n. 7800 del 31/03/2010 (Rv. 612278 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE | Eccezione sollevata in giudizio da uno soltanto dei condebitori in solido - Effetti nei confronti degli altri condebitori - Esclusione - Onere di tempestiva proposizione da parte di ciascun condebitore solidale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612278-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE

L'eccezione di prescrizione opposta da alcuni dei condebitori solidali non opera automaticamente a favore degli altri, avendo costoro, al fine di potersene giovare, l'onere di farla esplicitamente propria e, quindi, di sollevarla tempestivamente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)