Sez. 3, Sentenza n. 7800 del 31/03/2010 (Rv. 612278 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE | Eccezione sollevata in giudizio da uno soltanto dei condebitori in solido - Effetti nei confronti degli altri condebitori - Esclusione - Onere di tempestiva proposizione da parte di ciascun condebitore solidale - Sussistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE
L'eccezione di prescrizione opposta da alcuni dei condebitori solidali non opera automaticamente a favore degli altri, avendo costoro, al fine di potersene giovare, l'onere di farla esplicitamente propria e, quindi, di sollevarla tempestivamente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)