Sez. 3, Sentenza n. 5262 del 09/04/2001 (Rv. 545771 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE | Eccezione sollevata in giudizio da uno soltanto dei condebitori in solido - Effetti nei confronti degli altri condebitori - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE
L'eccezione di prescrizione sollevata da uno soltanto dei coobbligati solidali convenuti non giova agli altri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)