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Sez. 1, Ordinanza n. 3549 del 11/02/2025 (Rv. 674016-01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza che dichiara la litispendenza - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Erronea proposizione del ricorso ordinario per cassazione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674016-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'ordinanza che dichiara la litispendenza, in quanto recante una pronuncia sulla sola competenza, è impugnabile con il regolamento necessario, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., e non con il ricorso ordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., che, se erroneamente proposto, può essere

oggetto di esame come regolamento di competenza, qualora ne soddisfi i requisiti di forma e di sostanza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta successivamente alla scadenza del termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 47 c.p.c.).

Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)