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Sez. 3, Ordinanza n. 32803 del 16/12/2025 (Rv. 677132-01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Dichiarazione di litispendenza emessa dal giudice di pace - Mezzo di impugnazione - Regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento - Appello - Esperibilità.
Stato
decisa il 2025-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677132-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In considerazione delle ragioni di speditezza ed economia processuale che informano la disciplina del processo dinanzi al giudice di pace, la dichiarazione di litispendenza emessa da quest'ultimo può essere impugnata non già con il regolamento di competenza ma con l'appello ex art. 339 c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)