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Sez. 5, Sentenza n. 4427 del 26/03/2003 (Rv. 561421 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IMPOSTA SUPPLETIVA | Errori o omissioni dell'ufficio - Correzione ex art. 40 del d.P.R. n. 634 del 1972 - Possibilità - Ambito - Errori materiali o di calcolo - Errata interpretazione o applicazione di norme di legge - Inclusione.
Stato
decisa il 2003-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561421-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IMPOSTA SUPPLETIVA

In sede di liquidazione dell'imposta di registro, gli errori o omissioni dell'ufficio che possono essere corretti ai sensi dell'art. 40, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, non sono soltanto quelli materiali o di calcolo, ma anche quelli consistenti in errata interpretazione o applicazione di norme di legge, assumendo pertanto natura suppletiva la maggiore imposta che risulti dovuta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)