Sez. 5, Sentenza n. 7798 del 03/04/2006 (Rv. 590086 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti fiscali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Ambito applicativo - Imposta di registro - Applicabilità alle controversie relative ad avvisi di liquidazione dell'imposta suppletiva - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, con riferimento alla definizione agevolata delle liti pendenti regolata dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (come, del resto, a quella disciplinata dall'art. 2-quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656), costituisce lite pendente ai sensi del comma 3 la controversia relativa ad avviso di liquidazione di imposta suppletiva di registro - richiesta dall'ufficio all'esito dell'esercizio del suo potere-dovere di correggere errori ed omissioni inerenti alla tassazione provvisoria eseguita al momento della registrazione, anche per effetto (come nella specie) di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica dell'atto registrato -, atteso che in tali ipotesi l'interesse delle parti non è dato dall'astratta soluzione della questione giuridica concernente la qualificazione dell'atto, ma dagli effetti economici (entità del prelievo fiscale) discendenti dall'esito di siffatta questione. In questi casi, infatti, sia pure per effetto della soluzione della questione relativa alla tassabilità o meno di un atto, si controverte fra le parti sempre e comunque di una pretesa fiscale dell'erario maggiore di quella denunziata dal contribuente e/o ritenuta (quindi accertata) dall'ufficio stesso, e pertanto non si è in presenza di contestazione di un atto impositivo meramente liquidatorio sulla base dei dati forniti dal contribuente, come tale non riconducibile nel novero delle liti definibili.
Riferimenti normativi: Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)