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Sez. 3, Sentenza n. 1872 del 14/06/1972 (Rv. 358911 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - DIFFICOLTA DI RECIPROCO AVVISTAMENTO DEI VEICOLI - OBBLIGO DI PRUDENZA E DILIGENZA DEL CONDUCENTE FAVORITO - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1972-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358911-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - DIFFICOLTA DI RECIPROCO AVVISTAMENTO DEI VEICOLI - OBBLIGO DI PRUDENZA E DILIGENZA DEL CONDUCENTE FAVORITO - CONTENUTO.*

Quando la particolare situazione del traffico ostacoli l'anticipato reciproco avvistamento dei veicoli che si avvicinano ad un crocevia, anche il conducente favorito dalla precedenza deve porsi in condizione di fronteggiare quelle situazioni di pericolo che, sia pure per l'altrui condotta irregolare, possono presentarsi con un apprezzabile grado di probabilita e di prevedibilita. (V 359'70, mass n 345287).*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105, Cod. Strada art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)