Sez. 3, Sentenza n. 359 del 13/02/1970 (Rv. 345287 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - SCONTRO AD UN INCROCIO STRADALE - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE PROVENIENTE DA DESTRA - OSTACOLO IMPEDIENTE L'AVVISTAMENTO RECIPROCO DEI VEICOLI - OBBLIGO DI RALLENTAMENTO O DI ARRESTO - INOSSERVANZA - COLPA CONCORRENTE DEL CONDUCENTE CON PRECEDENZA DI DIRITTO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - SCONTRO AD UN INCROCIO STRADALE - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE PROVENIENTE DA DESTRA - OSTACOLO IMPEDIENTE L'AVVISTAMENTO RECIPROCO DEI VEICOLI - OBBLIGO DI RALLENTAMENTO O DI ARRESTO - INOSSERVANZA - COLPA CONCORRENTE DEL CONDUCENTE CON PRECEDENZA DI DIRITTO.*
In tema di incroci, nel caso di scontro di veicoli senza guida di rotaie il giudice di merito deve accertare se il conducente, cui spettava la precedenza di diritto, abbia fatto tutto il possibile per evitare la collisione. Peraltro nell'ipotesi, in cui una particolare situazione ostacoli l'anticipato reciproco avvistamento dei veicoli, che si avvicinano all'incrocio, l'Obbligo di rispettare la precedenza di diritto nei crocevia, spettante al conducente del veicolo proveniente da destra, non esime questo dal dovere di osservare le norme stradali e di comune prudenza, alle quali e tenuto ad uniformare la sua condotta di marcia, sia rallentando questa sia addirittura arrestandola, perche ogni conducente deve avere sempre la padronanza assoluta del proprio veicolo, fatta eccezione del caso in cui il pericolo sorga cosi improvvisamente da escludere l'esecuzione di manovre dirette ad evitare lo scontro. Conseguentemente il giudice di merito nel valutare discrezionalmente la dinamica dell'evento dannoso ben puo farlo risalire alla colpa concorrente del conducente del veicolo, proveniente da destra, che violi le norme del codice stradale e della comune prudenza. (V 540-68, massima n 331636).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105, Cod. Strada art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)