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Sez. L, Sentenza n. 2053 del 20/03/1985 (Rv. 439957 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - CON ATTO SOTTOSCRITTO DA UN PROCURATORE LEGALE PER CONTO DEL PRESTATORE D'OPERA - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1985-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439957-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - CON ATTO SOTTOSCRITTO DA UN PROCURATORE LEGALE PER CONTO DEL PRESTATORE D'OPERA - VALIDITÀ.*

L'impugnativa del lavoratore avverso rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti dello stesso, prevista dall'art. 2113 (nuovo testo) cod. civ., può essere efficacemente effettuata anche con un atto sottoscritto da un procuratore legale per conto del prestatore d'opera, trovando la possibilità dell'intervento di terzi per conto del lavoratore, prevista dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, applicazione anche con riguardo alla fattispecie del richiamato art. 2113 cod. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)