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Sez. L, Sentenza n. 5346 del 16/06/1987 (Rv. 453928 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - ATTO SOTTOSCRITTO DA UN LEGALE PER CONTO DEL PRESTATORE D'OPERA - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453928-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - ATTO SOTTOSCRITTO DA UN LEGALE PER CONTO DEL PRESTATORE D'OPERA - VALIDITÀ.*

L'impugnazione del lavoratore avverso rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti dello stesso, prevista dall'art. 2113 (nuovo testo) cod. civ., può essere effettuata anche con atto sottoscritto da un legale per conto del prestatore d'opera, in quanto la possibilità dell'intervento di terzi per conto del lavoratore, prevista dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, trova applicazione anche con riguardo alla fattispecie del detto art. 2113, mentre la necessità della Forma scritta richiesta da tale articolo non comporta, ai sensi dell'art. 1392 cod. civ., che l'atto del legale debba essere preceduto da procura scritta, essendo detta impugnativa atto unilaterale non avente contenuto patrimoniale (art. 1324 cod. civ.). (V 2053/85, mass n 439957).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)