Sez. L, Sentenza n. 5711 del 12/11/1984 (Rv. 437395 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONSIGLIERE DELEGATO - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE - ECCESSO DI RAPPRESENTANZA - ANNULLABILITÀ DEL NEGOZIO RELATIVO - DEDUCIBILITÀ DA PARTE DELLA SOCIETÀ - DEROGHE EX ARTT. 2384, NUOVO TESTO, E 2384 BIS - ESCLUSIONE.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONSIGLIERE DELEGATO - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE - ECCESSO DI RAPPRESENTANZA - ANNULLABILITÀ DEL NEGOZIO RELATIVO - DEDUCIBILITÀ DA PARTE DELLA SOCIETÀ - DEROGHE EX ARTT. 2384, NUOVO TESTO, E 2384 BIS - ESCLUSIONE.*
L'eccesso di rappresentanza da parte del consigliere delegato rispetto ai limiti fissati dalla società non comporta nullità assoluta del negozio così posto in essere, deducibile da ogni interessato, ma mera annullabilità ad istanza della società rappresentata, nel cui esclusivo interesse detti limiti sono fissati. A tale principio non derogano né il nuovo testo dello art. 2384 cod. civ. (dettato dall'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1127) né l'art. 2384 bis stesso codice (aggiunto con il menzionato d.P.R.) con i quali è stata introdotta una più penetrante tutela dei diritti dei terzi circa l'opponibilità ad essi degli Atti compiuti dagli amministratori con eccesso dalla rappresentanza o in posizione di estraneità rispetto all'oggetto sociale, senza che ciò sia di ostacolo alla perdurante negazione dell'eccepibilità, da parte dei terzi medesimi, dell'eccesso suddetto. (V 2644/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2384 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)