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Sez. U, Sentenza n. 490 del 21/02/1974 (Rv. 368224 - 01)

VENDITA - CLAUSOLE SPECIALI - CLAUSOLA 'CIF' - EFFETTI - OBBLIGHI DEL VENDITORE - ESONERO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368224-01

VENDITA - CLAUSOLE SPECIALI - CLAUSOLA 'CIF' - EFFETTI - OBBLIGHI DEL VENDITORE - ESONERO - LIMITI.*

La clausola CIF ha l'effetto di esonerare il compratore dal pagamento delle spese di trasporto e di Assicurazione della merce, ma non deroga al precetto del secondo comma dell'art 1510 cod civ, secondo il quale il venditore si libera dell'Obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore. (Conf 2605'69, mass n 342206).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)