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Sez. 2, Sentenza n. 4125 del 15/12/1975 (Rv. 378449 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSE DA TRASPORTARE - IN GENERE - LUOGO - VENDITA CON SPEDIZIONE - IPOTESI NORMALE - LUOGO DI CONSEGNA AL VETTORE O ALLO SPEDIZIONIERE - VENDITA CON CONSEGNA ALL'ARRIVO - IN CASO DI FATTO O USO CONTRARIO - CONSEGNA NEL DOMICILIO DEL COMPRATORE O NELLA SEDE DELLA SUA IMPRESA - REGOLAMENTO DELLE SPESE DI TRASPORTO - DIVERSITA RISPETTO ALL'IPOTESI NORMALE - IMPLICITO MUTAMENTO DEL LUOGO DI CONSEGNA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378449-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSE DA TRASPORTARE - IN GENERE - LUOGO - VENDITA CON SPEDIZIONE - IPOTESI NORMALE - LUOGO DI CONSEGNA AL VETTORE O ALLO SPEDIZIONIERE - VENDITA CON CONSEGNA ALL'ARRIVO - IN CASO DI FATTO O USO CONTRARIO - CONSEGNA NEL DOMICILIO DEL COMPRATORE O NELLA SEDE DELLA SUA IMPRESA - REGOLAMENTO DELLE SPESE DI TRASPORTO - DIVERSITA RISPETTO ALL'IPOTESI NORMALE - IMPLICITO MUTAMENTO DEL LUOGO DI CONSEGNA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

In base alla presunzione stabilita dall'art 1510, secondo comma, cod civ, nella vendita di una cosa che deve essere trasportata da un luogo all'altro deve considerarsi come ipotesi normale la vendita con spedizione (nella quale la consegna della cosa venduta si considera effettuata nel luogo in cui la cosa e rimessa al vettore o allo spedizioniere), potendo solo in caso di fatto o uso contrario essere ravvisata la vendita con consegna all'arrivo (in cui, invece, la consegna deve essere effettuata nel domicilio dell'acquirente o nella Sede della sua impresa). Agli effetti indicati, il diverso regolamento delle spese di trasporto, rispetto a quello previsto per la vendita con spedizione dall'art 1510, secondo comma, citato (che pone tali spese a carico del compratore) non puo, senza il concorso di altri elementi, essere interpretato come espressione di una volonta delle parti, intesa a spostare il luogo della consegna, rispetto a quello che e normalmente stabilito per l'ipotesi di vendita con spedizione, e non costituisce, pertanto, un elemento di per se solo sufficiente perche debba ritenersi superata la presunzione anzidetta. L'accertamento se sia stata conclusa l'una o l'altra vendita involge un apprezzamento riservato alla Competenza del giudice di merito e, come tale, non suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita, se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici. (Conf 3205/74, mass n 371708; 490/74, mass n 368224; (Conf 2631/66, mass n 325056; 1381/66, mass n 322746).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)