Sez. 3, Sentenza n. 703 del 11/03/1966 (Rv. 321408 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER MANCANZA DI ELEMENTO SOGGETTIVO - INSUFFICIENZA DI PROVE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER MANCANZA DI ELEMENTO SOGGETTIVO - INSUFFICIENZA DI PROVE.*
La preclusione all'Azione civile per effetto del giudicato penale sussiste quando sia stato escluso o messo in dubbio dal giudice penale lo elemento oggettivo del reato, non quando le statuizioni assolutorie, di certezza o di dubbio, riguardino l'elemento soggettivo, allorche questo si atteggi in modo diverso nella legge civile per effetto di una presunzione di colpa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)