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Sez. 3, Sentenza n. 703 del 11/03/1966 (Rv. 321408 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER MANCANZA DI ELEMENTO SOGGETTIVO - INSUFFICIENZA DI PROVE.*
Stato
decisa il 1966-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321408-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER MANCANZA DI ELEMENTO SOGGETTIVO - INSUFFICIENZA DI PROVE.*

La preclusione all'Azione civile per effetto del giudicato penale sussiste quando sia stato escluso o messo in dubbio dal giudice penale lo elemento oggettivo del reato, non quando le statuizioni assolutorie, di certezza o di dubbio, riguardino l'elemento soggettivo, allorche questo si atteggi in modo diverso nella legge civile per effetto di una presunzione di colpa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)