Sez. 3, Sentenza n. 3886 del 05/12/1968 (Rv. 337367 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - UN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - GIUDICATO DI ASSOLUZIONE - AZIONE CIVILE - PRECLUSIONE - LIMITI - NESSO DI CAUSALITA MATERIALE - NESSO PSICOLOGICO - DIFFERENZE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - UN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - GIUDICATO DI ASSOLUZIONE - AZIONE CIVILE - PRECLUSIONE - LIMITI - NESSO DI CAUSALITA MATERIALE - NESSO PSICOLOGICO - DIFFERENZE.*
L'indagine volta ad individuare il limite del potere preclusivo del giudicato penale rispetto alle azioni civili basate su presunzioni di colpa e legata alla distinzione tra il nesso di causalita materiale (imputatio facti) e quello psicologico (imputatio delicti), posto che il primo attiene al nucleo obiettivo del reato, onde il relativo accertamento vincola il giudice civile, mentre il secondo ne costituisce lo elemento subiettivo, e percio in Sede civile deve presumersi, anche se negativamente accertato in Sede penale. (V. 300-68, massima n. 331230 703-66, massima n. 321408).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)