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Sez. 1, Sentenza n. 4078 del 22/04/1998 (Rv. 514729 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Soddisfacimento mediante procedura esecutiva singolare - Atti soggetti a revocatoria - Individuazione.
Stato
decisa il 1998-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514729-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Nelle ipotesi di pagamenti effettuati con danaro del fallito realizzato con la vendita dei beni nella procedura esecutiva singolare, oggetto della revocatoria non è il provvedimento giudiziale di assegnazione della somma di danaro al creditore, ma l'atto estintivo realizzato con il successivo e distinto pagamento che l'ente depositario giudiziale della somma di danaro, ancora di proprietà del debitore, esegue in favore del creditore assegnatario. Consegue che se il pagamento si realizza dopo l'apertura della procedura concorsuale non c'è motivo per escludere che esso ricada nell'ambito del divieto di azioni esecutive individuali previsto dall'art. 51 legge fall., perché l'ordinanza di distribuzione e di attribuzione riceve concreta attuazione soltanto col mandato di pagamento compilato dal cancelliere e riscosso dall'avente diritto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)