Sez. 3, Sentenza n. 23835 del 24/11/2010 (Rv. 615270 - 01)
STAMPA - STAMPA PERIODICA - RETTIFICHE | Diritto di rettifica attribuito all'interessato dall'art. 8 della legge n. 47 del 1948 - Attuazione - Rimessione alla valutazione discrezionale del direttore del mezzo di informazione - Esclusione - Accertata liceità della pubblicazione delle notizie da rettificare - Obbligo di pubblicazione della rettifica - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.
STAMPA - STAMPA PERIODICA - RETTIFICHE
L'attuazione del diritto di rettifica delle notizie pubblicate dai mezzi di informazione - attribuito dall'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, così come modificato dall'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'interessato in caso di notizie non vere o che i1 predetto ritenga lesive dei propri diritti all'onore, alla reputazione o all'identità personale - non è rimessa alla discrezionale valutazione del direttore del mezzo di informazione, ma deve aver corso in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti, con i soli limiti stabiliti dalla legge sulla stampa. L'accertata liceità della pubblicazione delle notizie di cui si chiede la rettifica - trattandosi di notizie rispondenti alle conoscenze acquisite fino a quel momento e ricorrendo gli estremi del diritto di cronaca - non fa venir meno l'obbligo di pubblicare la rettifica dell'interessato, qualora la relativa domanda sia volta a far valere l'avvenuto accertamento dei fatti in termini diversi da quelli in precedenza pubblicati, dovendo la verità reale prevalere sulla verità putativa.
Riferimenti normativi: Legge 08/02/1948 num. 47 art. 8 CORTE COST., Legge 05/08/1981 num. 416 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)