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Sez. 1, Sentenza n. 9719 del 20/08/1992 (Rv. 478606 - 01)

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad substantiam" - Convenzionale | Principio stabilito dall'art. 1352 cod. civ. - Estensione agli atti unilaterali ed agli atti che seguono alla conclusione di un contratto - Recesso dal contratto di fidejussione - In conclusione.
Stato
decisa il 1992-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478606-01

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad substantiam" - Convenzionale

Il principio stabilito dall'art. 1352 cod. civ., secondo cui la forma convenuta dalle parti per la futura conclusione di un contratto si presume voluta per la validità di esso ("ad substantiam"), è estensibile agli atti unilaterali, in virtù del richiamo operato dall'art. 1324 cod. civ. ed agli atti che seguono alla conclusione di un contratto ed è pertanto applicabile anche al recesso dal contratto di fidejussione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)