Sez. L, Sentenza n. 4347 del 28/04/1998 (Rv. 514960 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - CONVENZIONALE | Presunzione della previsione della forma per la validità dell'atto - Superamento - Condizioni - Norma di contratto collettivo di lavoro sulla forma scritta per i provvedimenti di trasferimento - Applicabilità del principio - Conseguenze - Efficacia del requisito formale solo a favore del lavoratore - Configurabilità - Condizioni - Accertamento di una volontà contrattuale in tal senso - Necessità - Fattispecie relativa al Ccnl per i dirigenti industriali e a domanda delle indennità a favore del lavoratore dimissionario.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - CONVENZIONALE
La presunzione prevista dall'art. 1352 cod. civ. - a norma del quale se le parti hanno convenuto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che essa sia stata voluta per la validità del contratto stesso - può essere superata soltanto nel caso in cui si pervenga, sulla base dei criteri ermeneutici di cui agli art. 1362 segg. cod. civ., ad una interpretazione certa di segno contrario della volontà delle parti; ne deriva che, in relazione alla disposizione di un contratto collettivo (nella specie, l'art. 14 del Ccnl. per i dirigenti di aziende industriali) che preveda la comunicazione per iscritto del provvedimento di trasferimento, il giudice non può ritenere, senza il conforto di una indagine accurata ed una ricostruzione complessiva della volontà delle parti stipulanti il contratto collettivo, che il requisito di forma sia previsto nel solo interesse del lavoratore. (Nella specie, l'attore aveva chiesto lo speciale trattamento economico contrattualmente previsto a favore del dirigente che rassegni le dimissioni a causa del disposto trasferimento e il giudice di merito, con la sentenza annullata dalla S.C. per violazione di legge e difetto di motivazione, aveva accolto la domanda, ritenendo provato un provvedimento verbale di trasferimento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)