Sez. 3, Sentenza n. 2005 del 28/04/1978 (Rv. 391367 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - PLURALITA DI DOMANDE CONTRO SOGGETTI DIVERSI RIUNITE IN UNICO PROCESSO PER LITISCONSORZIO PASSIVO FACOLTATIVO, O PER CHIAMATA DI UN TERZO O PER CONNESSIONE - PRONUNCIA DEFINITIVA SU ALCUNE DI ESSE E NON DEFINITIVA SU ALTRE - IMPUGNAZIONE DIFFERITA IN ORDINE ALLE CAUSE DEFINITIVAMENTE DECISE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - PLURALITA DI DOMANDE CONTRO SOGGETTI DIVERSI RIUNITE IN UNICO PROCESSO PER LITISCONSORZIO PASSIVO FACOLTATIVO, O PER CHIAMATA DI UN TERZO O PER CONNESSIONE - PRONUNCIA DEFINITIVA SU ALCUNE DI ESSE E NON DEFINITIVA SU ALTRE - IMPUGNAZIONE DIFFERITA IN ORDINE ALLE CAUSE DEFINITIVAMENTE DECISE - INAMMISSIBILITA.*
Quando piu domande, proposte contro soggetti diversi, siano riunite in un unico processo - sia perche fin dall'origine spiegate congiuntamente nel processo nel caso di litisconsorzio passivo facoltativo, sia perche successivamente inserite in forza di chiamata in causa di un terzo o di un provvedimento di riunione per connessione - la sentenza che, operando esplicitamente o implicitamente una separazione di cause, contenga una pronuncia definitiva su alcune domande e una pronuncia non definitiva su altre, non e suscettibile di impugnazione differita in ordine alle cause definitivamente decise, in quanto la simultaneita del processo non impedisce che ciascuna delle cause continui a svolgersi in modo autonomo e distinto dalle altre, rimanendo immutata la posizione processuale delle parti rispetto all'oggetto di ciascuna causa ed al relativo rapporto sostanziale controverso, con la conseguenza che la sentenza che concluda una determinata fase del processo e soltanto formalmente unica, ma sostanzialmente plurima, scindendosi in tante distinte pronunce quante sono le cause decise. (Conf 3364/75, mass n 377504).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)