Sez. 3, Sentenza n. 2866 del 02/04/1997 (Rv. 503447 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE | Presunzione di legittimità dei provvedimenti - Pluralità di cause autonome nello stesso processo - Evento interruttivo soltanto per una di esse - Separazione implicita - Ammissibilità - Revocabilità della separazione da parte del collegio - Esclusione - Omessa tempestiva riassunzione del processo - Conseguenze - Limitazione al rapporto processuale automaticamente interrotto.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE
Il giudice, i cui provvedimenti sono da presumere conformi a legge, può disporre (art. 103 cod. proc. civ.) anche implicitamente la separazione di cause pendenti in un unico processo, ma autonome (nella specie domanda di garanzia (art. 106 cod. proc. civ.) impropria proposta dal convenuto, per responsabilità extracontrattuale, nei confronti della propria assicurazione), procedendo nell'istruzione dopo la conoscenza ufficiale di un evento interruttivo (art. 300 cod. proc. civ.) relativo ad una causa, e rimettendo le parti per la decisione al collegio (che non ha il potere di revocare l'ordinanza dell'istruttore di separazione, e perciò non può dichiarare interrotto l'intero processo). Conseguentemente l'estinzione (art. 307 cod. proc. civ.), per mancata riassunzione nel termine perentorio di cui all'art. 305 cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto relativamente al rapporto processuale per cui si è verificato l'evento interruttivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)